“La Corte dei conti non ha giurisdizione nei confronti delle Diocesi e dei Vescovi per le azioni di risarcimento del danno erariale causato dall’appropriazione o distrazione delle somme erogate alla Chiesa cattolica quale quota dell’otto per mille del gettito Irpef ai sensi dell’art. 47 della legge n. 222/1985”. È quanto stabilisce una recente ordinanza, la n. 24778/2026, delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, decisa nella camera di consiglio dello scorso 26 maggio e pubblicata il 26 agosto. “L’ordinanza – spiega Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della CEI, in una comunicazione inviata oggi ai Vescovi italiani – merita di essere segnalata perché affronta per la prima volta, in modo specifico, il tema della disciplina relativa alla gestione della quota dell’otto per mille assegnata alla Chiesa cattolica e derivante dalla ripartizione della somma dell’otto per mille del gettito Irpef, ai sensi degli artt. 47 e 48 della legge di esecuzione del Protocollo sottoscritto dalla Santa Sede e dallo Stato Italiano il 15 novembre 1984”.
A riguardo i Giudici della Suprema Corte chiariscono che “la disciplina sul finanziamento della Chiesa cattolica va […] intesa come un corpo normativo accurato e completo, ispirato alla logica pattizia che informa la disciplina dei rapporti Stato-Chiesa, in cui la formale assenza di disposizioni che prevedano l’applicazione delle norme di contabilità unilateralmente adottate dallo Stato o altri controlli pubblici sull’utilizzo dei finanziamenti non appare superabile in via interpretativa”. In questo modo, sottolinea Mons. Baturi, vengono statuite “sia l’inapplicabilità di norme di contabilità pubblica alla materia della gestione dei fondi otto per mille gestiti dalla Chiesa cattolica sia l’esclusione di un sindacato giurisdizionale per responsabilità erariale da parte della Corte dei conti”.
Nell’ordinanza viene inoltre evidenziato che l’utilizzo delle somme “che entrano a far parte del patrimonio della Chiesa si compie del tutto al di fuori di uno schema procedimentale di tipo contabile”, derivandosi da ciò che la materia della gestione delle somme assegnate alla Chiesa cattolica deve restare confinato nell’ordinamento canonico, poiché “la destinazione e l’impiego delle somme si svolgono […] nel circuito organizzativo e regolatorio dell’ordinamento ecclesiastico”.
Per Mons. Baturi, “trovano così, ora, anche autorevole conferma, nella materia del finanziamento alla Chiesa cattolica, sia il percorso normativo sin qui stabilito e seguito dalla Conferenza Episcopale Italiana sia le soluzioni di prassi istituzionale sin qui adottate e fatte valere nei rapporti con le Istituzioni dello Stato italiano competenti in materia e che in assenza di una specificazione nella legge concordataria avevano portato, nell’ultimo decennio, a tentativi di restringimento degli ambiti di autonomia e indipendenza della Chiesa”.
L’ordinanza, rimarca il Segretario Generale, “conferma, dunque, ora, autorevolmente, che la materia della gestione delle somme assegnate alla Chiesa Cattolica è definita nell’ordinamento canonico secondo le regole e la disciplina stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana, con esclusione di qualunque altra disposizione o normativa statale in materia di contabilità pubblica”.
La decisione, conclude Mons. Baturi, “non cambia e non intacca il sistema normativo della gestione delle somme assegnate alla Chiesa per come definito dai Vescovi in Italia, uniti nella Conferenza Episcopale Italiana, ma avvalora il percorso avviato di continua e costante attenzione e verifica della solidità del regime regolatorio, occorrendo dovere e potere sempre rispondere ‘sul piano della verifica istituzionale del funzionamento del sistema e della trasparenza sull’utilizzazione delle risorse’”.