«Art. 7 - L’approvazione di un’istanza d’Arengo comporta, per il Congresso di Stato, l’impegno ad operare in modo corrispondente, al fine di realizzare la volontà espressa al riguardo dal Consiglio Grande e Generale.
Entro il termine di sei mesi dall’accoglimento dell’istanza d’Arengo, i membri del Congresso di Stato incaricati sono tenuti ad illustrare alla Commissione consiliare competente i provvedimenti di attuazione intrapresi.» [LEGGE 24 maggio 1995 n.72 (pubblicata il 1° giugno 1995)]
A proposito di «Democrazia diretta», sull’istituto delle Istanze d’Arengo
Scritto il 21/10/2026
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